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CAPO II
Del condominio negli edifici
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal
titolo:
l) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte
le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere,
per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri
simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi,
le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento
e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà
esclusiva dei singoli condomini.
Art. 1118 Diritti dei partecipanti sulle
cose comuni
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente e proporzionato al valore del piano o porzione di
piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose
anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione
(1104).
Art. 1119 Indivisibilità
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione,
a meno che la divisione possa farsi senza rendere più
incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art. 1120 Innovazioni
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma
dell'art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni (1108).
Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 Innovazioni gravose o
voluttuarie
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari
condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono
trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione
non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o
accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi
o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi
dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione
dell'opera.
Art. 1122 Opere sulle parti
dell'edificio di proprietà comune
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua
proprietà, non può eseguire opere che rechino danno
alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 Ripartizione delle spese
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento
delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse
comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai
condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione (1104, att. 68 e seguenti).
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in
misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno
può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici
solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato,
le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini
che ne trae utilità (att. 63).
Art. 1124 Manutenzione e ricostruzione
delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei
diversi piani a cui servono. La spesa relativa è
ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei
singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo (att. 68 e seguenti).
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita
in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le
soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà
comune.
Art. 1125 Manutenzione e ricostruzione
dei soffitti, delle volte e dei solai
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due
piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico
del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del
proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
Art. 1126 Lastrici solari di uso
esclusivo
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno
l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle
riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico
solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di
ciascuno (att. 68 e seguenti).
Art. 1127 Costruzione sopra l'ultimo
piano dell'edificio
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare
nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La
stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche
dell'edificio non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri
condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la
nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da
edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e inoltre
tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
Art. 1128 Perimento
totale o parziale dell'edificio
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte
minore, l'assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti
comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi
diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle
parti comuni e destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere (2932) agli altri condomini i suoi diritti,
anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta,
salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei
condomini.
Art. 1129 Nomina e revoca
dell'amministratore
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina
un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere
revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione,
ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità (att. 64).
La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro (att. 71).
Art. 1130 Attribuzioni
dell'amministratore
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e
curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle
parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della
sua gestione.
Art. 1131 Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo
precedente o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o
dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può
agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i
provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso
oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi e tenuto a darne
senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a
quest'obbligo può essere revocato (att. 64) ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
Art. 1132 Dissenso dei condomini
rispetto alle liti
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente,
con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (2964) da quello in cui il
condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il
condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere
nelle spese del giudizio che non sia stato possibile
ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 Provvedimenti presi
dall'amministratore
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei
suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti
dell'amministratore e ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art.
1137.
Art. 1134 Spese fatte dal condomino
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza
autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso,
salvo che si tratti di spesa urgente (1110).
Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea
dei condomini
Oltre a quanto e stabilito dagli articoli precedenti,
l'assemblea dei condomini provvede (att. 66):
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle
spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se
occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve
riferirne nella prima assemblea.
Art. 1136 Costituzione dell'assemblea e
validità delle deliberazioni
L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di
tanti condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio (att.
67 e seguenti).
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero,
l'assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello
della prima e in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la
deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo
dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che
esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, nonché le
deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza
stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere sempre approvate
con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
NOTE Deroghe alle maggioranze previste dagli artt. 1120 e 1136 sono previste nelle seguenti leggi:
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13, art. 2 (eliminazione delle
barriere architettoniche);
- Legge 24 marzo 1989 n. 122, art. 9 (realizzazione dei
parcheggi nei condomini);
- Legge 2 gennaio 1991 n 10, art. 26 (contenimento dei
consumi energetici);
·
Legge
17 febbraio 1992 n. 127, art 15 (recupero del
patrimonio edilizio).
Art. 1137 Impugnazione delle
deliberazioni dell'assemblea
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli
precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini (1105).
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso
all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa (1109).
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza
(2964 e seguenti), entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 Regolamento di condominio
Quando in un edificio il numero dei condomini e superiore a
dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa
l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del
decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione (att. 68 e seguenti,
155)
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la
formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello
esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la
maggioranza stabilita dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato
dall'ultimo comma dell'art. 1129 (att. 71). Esso può essere impugnato a
norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119,
1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att. 72, 155).
Art. 1139 Rinvio alle norme sulla
comunione
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo (att.
156) si osservano le norme sulla comunione in generale (att. 61-72).
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